Art. 16
In caso di decesso del proprietario di un immobile danneggiato dagli eventi sismici, avvenuto prima della scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, la domanda per ottenere i contributi della medesima legge potrą essere presentata entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, da uno degli eredi il quale agisce anche per conto degli altri esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilitą nei confronti dei coeredi. Le domande eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dai soggetti dianzi indicati sono fatte valide ai fini della concessione dei medesimi contributi.
Sono fatti salvi tutti i provvedimenti eventualmente adottati dai Sindaci, ai sensi della predetta
legge regionale n. 30 del 1977, sulla base di domande presentate dagli interessati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 1, L. R. 48/1991