Qualora, per effetto dell' inquadramento, al personale di cui all' articolo 1 della presente legge venga attribuito un trattamento economico, ivi compresa l' indennitā integrativa speciale, inferiore al trattamento economico fisso e continuativo spettante al 12 aprile 1980 per la corrispondente carriera, qualifica o livello d'appartenenza, in forza di regolamenti e di norme statali giā in vigore, comprensivo degli acconti di cui all'
articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 55, č attribuito un assegno personale, non pensionabile, pari alla differenza fra il trattamento predetto e quello di inquadramento.
L' assegno personale di cui al precedente comma verrā assorbito con i futuri aumenti di carattere generale fino all' integrale assorbimento.