Legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95 - TESTO VIGENTE dal 01/07/1993
Norme per l' inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei Comuni del personale di cui all' articolo 5 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
Art. 3
La progressione economica del personale di cui al precedente articolo 2 si sviluppa in classi biennali, comunque non superiori a 8, nella misura di cui alla Tabella C della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, in numero determinato secondo quanto disposto dal
quinto comma dell' articolo 176 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
.