Legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95 - TESTO VIGENTE dal 01/07/1993

Norme per l' inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei Comuni del personale di cui all' articolo 5 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
TITOLO I
Art. 1
 
Il personale di cui all' articolo 5, primo, secondo ed ultimo comma del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, in servizio presso l' Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge - fatta eccezione per il personale assegnato ai Comuni, ai sensi degli articoli 4 e 14 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 - è inquadrato, con effetto dal 12 aprile 1980, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, previste dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, corrispondenti alle qualifiche formalmente rivestite presso l' Ente di provenienza, secondo l' equiparazione di cui alla Tabella A), salvo, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, quanto previsto dall' articolo 14, secondo comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.
Art. 2
 
Per il personale di cui al precedente articolo 1, proveniente dai soppressi ENLRP, ENTV, ENPMF e UIAI, la posizione tabellare nella qualifica di inquadramento è determinata, a decorrere dal 12 aprile 1980, sommando i seguenti elementi del trattamento economico in godimento alla data predetta:
a) stipendio comprensivo di classi e scatti acquisiti;
b) assegno perequativo;
c) assegni temporanei e tabellari per il personale dell' ENTV;
d) acconti concessi in forza di regolamenti già in vigore e di norme statali.

Al personale di cui al primo comma sono attribuiti, con decorrenza 12 aprile 1980, i livelli funzionali - retributivi previsti dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, secondo il criterio di equiparazione di cui all' articolo 171 della medesima legge regionale. Lo stipendio nel livello di inquadramento è determinato, a decorrere dalla data suddetta, sommando i seguenti elementi:
- stipendio spettante in base alla posizione tabellare determinata ai sensi dei precedenti primo e secondo comma;
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione:
a) per il personale proveniente dai soppressi ENLRP - ENTV - ENPMF e UIAI:
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra la somma dello stipendio e dell' eventuale assegno perequativo corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e la somma dello stipendio e dell' eventuale assegno perequativo corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi maturati nella classe in godimento; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 12 aprile 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;
b) per il personale proveniente dai soppressi ENAOLI, ONPI, ENAL e ENAPI:
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 12 aprile 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite ai sensi dell' articolo 40, ottavo e nono comma del DPR 16 ottobre 1979, n. 509 e tenuto conto del disposto di cui all' articolo 24 del medesimo DPR 509/1979; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;
- acconto previsto per l' anno 1980 dall' articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 55;
- eventuale importo corrispondente alla differenza tra quanto determinato ai sensi delle precedenti interlinee e lo stipendio iniziale del livello funzionale - retributivo d' inquadramento.

Al personale di cui al precedente articolo 1, nei confronti del quale ha trovato applicazione, ai fini del trattamento economico, il DPR 16 ottobre 1979, n. 509, viene attribuita nella qualifica d' inquadramento, a decorrere dal 12 aprile 1980, la posizione tabellare corrispondente allo stipendio in godimento alla data predetta, comprensivo di classi e scatti acquisiti.
Al personale di cui al quinto comma sono attribuiti, con decorrenza 12 aprile 1980, i livelli funzionali - retributivi previsti dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, secondo il criterio di equiparazione di cui all' articolo 171 della medesima legge regionale. Lo stipendio nel livello d' inquadramento è determinato, a decorrere dalla data suddetta, sommando i seguenti elementi:
- stipendio spettante in base alla posizione tabellare determinata ai sensi dei precedenti quinto e sesto comma;
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione:
a) per il personale proveniente dai soppressi ENLRP - ENTV - ENPMF e UIAI:
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra la somma dello stipendio e dell' eventuale assegno perequativo corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e la somma dello stipendio e dell' eventuale assegno perequativo corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi maturati nella classe in godimento; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 12 aprile 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;
b) per il personale proveniente dai soppressi ENAOLI, ONPI, ENAL e ENAPI:
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 12 aprile 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite ai sensi dell' articolo 40, ottavo e nono comma del DPR 16 ottobre 1979, n. 509 e tenuto conto del disposto di cui all' articolo 24 del medesimo DPR 509/1979; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;
- importo corrispondente alla differenza tra gli aumenti contrattuali previsti per l' anno 1980 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29 e gli aumenti conseguiti alla data del 12 aprile 1980 per effetto dell' applicazione dell' articolo 40, primo comma, seconda e terza interlinea, e terzo comma del DPR 16 ottobre 1979, n. 509;
- eventuale importo corrispondente alla differenza tra quanto determinato ai sensi delle precedenti interlinee e lo stipendio iniziale del livello funzionale - retributivo di inquadramento.

Note:
1 Parole soppresse al quarto comma da art. 23, primo comma, L. R. 81/1982
2 Parole soppresse all'ottavo comma da art. 23, primo comma, L. R. 81/1982
3 Parole aggiunte al terzo comma da art. 30, primo comma, L. R. 81/1982
4 Parole aggiunte al settimo comma da art. 30, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 6
 
Tra i criteri di valutazione ai fini dell' applicazione dell' articolo 172, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per il personale inquadrato ai sensi del Titolo I della presente legge saranno comprese anche le funzioni svolte in base alla qualifica rivestita presso l' Ente di provenienza.
TITOLO II
Art. 8
 
Il personale di cui all' articolo 5, primo, secondo ed ultimo comma del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, assegnato ai Comuni in forza degli articoli 4 e 14 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, sarà inquadrato con effetto dal 1 febbraio 1981 nel ruolo organico del Comune presso il quale risulta assegnato alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il personale già adibito ai servizi assistenziali di cui all' articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, l' inquadramento nei ruoli organici dei Comuni di assegnazione avrà luogo con effetto dal 22 giugno 1981.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 65/1982
2 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 65/1982
Art. 9
 
L' inquadramento del personale di cui al precedente articolo 8 nei ruoli organici dei Comuni avverrà, con deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine di un anno dall' entrata in vigore della presente legge, nel livello retributivo funzionale corrispondente alla qualifica o carriera o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza, secondo l' equiparazione di cui alla Tabella B) e con il trattamento economico in godimento alla data del 1 febbraio 1981 ovvero del 22 giugno 1981 per il personale di cui al secondo comma del precedente articolo 8, da determinarsi ai sensi del precedente articolo 2.
Al personale di cui al precedente articolo 8, nei confronti del quale veniva applicato, ai fini del trattamento economico, il DPR 16 ottobre 1979, n. 509, e che ha operato ed operi nelle strutture degli Enti locali in turni avvicendati viene corrisposta dalla data del 12 aprile 1980 fino all' entrata a regime dell' accordo del personale dipendente dagli Enti locali, relativo al triennio 1982-84, l' indennità di turno spettante secondo l' ordinamento di provenienza.
Note:
1 Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 2, primo comma, L. R. 28/1983
Art. 11
 
Al fine di assicurare la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti, il personale assunto ai sensi e per gli effetti dell' articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, così come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 55, ed in servizio alla data del 31 dicembre 1981 presso le strutture operative e gli uffici trasferiti, è mantenuto in servizio, a decorrere dal 1 gennaio 1982, da parte del Comune di destinazione, sino alla data dell' inquadramento nel rispettivo ruolo organico, salvo quanto previsto dal successivo quarto comma.
L' inquadramento avrà luogo con deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine di cui al precedente articolo 9, previo superamento di prove di esame da indirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le prove di cui al precedente comma, consistenti in esami - colloquio o prova pratica, verteranno su argomenti inerenti i compiti istituzionali dei Comuni in materia socio - assistenziale e dovranno avere riguardo, altresì, alle esperienze lavorative degli interessati nello stesso settore.
In caso di mancata indizione da parte dei Comuni delle prove di esame, entro il termine di cui al secondo comma, ovvero in caso di mancato superamento da parte degli interessati delle prove indette, i relativi rapporti di lavoro s' intendono risolti di diritto.
Al personale di cui al presente articolo spetta, a decorrere dal 1 gennaio 1982 e sino alla corresponsione del trattamento d' inquadramento, il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale previsto per il personale di analogo livello retributivo - funzionale del ruolo degli Enti locali.
Il personale di cui al presente articolo verrà inquadrato nello stipendio iniziale previsto per il livello retributivo - funzionale spettante ai sensi del precedente comma.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.