Gli inquadramenti di cui ai precedenti articoli 8 e 11 avverranno in posizione soprannumeraria sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che modificheranno gli organici dei rispettivi Enti locali, in conseguenza delle nuove funzioni attribuite agli Enti medesimi dalla
legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 ovvero che istituiranno le dotazioni organiche dei servizi socio - assistenziali delle Unità sanitarie locali.