Art. 10
Al personale di cui al precedente articolo 8 viene corrisposto, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, dai Comuni di assegnazione, il trattamento economico previsto dall' articolo 2 della presente legge fino alla corresponsione del trattamento di inquadramento nei ruoli organici dei Comuni.
Ai fini della progressione economica nei livelli retributivi d' inquadramento di cui alla Tabella B) si tiene conto dell' anzianità maturata dal personale a decorrere dal 12 aprile 1980.
Nei confronti del personale suindicato troveranno altresì applicazione le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.