Legge regionale 21 dicembre 1981 , n. 90 - TESTO VIGENTE dal 22/12/1981

Provvedimenti per l' occupazione giovanile.

Art. 1

Ai fini di assicurare l' espletamento delle procedure di mobilità del personale, di cui al secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, è autorizzata l' assegnazione temporanea agli enti locali che ne facciano richiesta, anche se non compresi nell' ambito delle zone terremotate, come delimitate ai sensi dell' articolo 4 primo capoverso della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con DPGR n. 07140 Pres. del 20 maggio 1976 e successive modifiche e integrazioni, del personale assunto ai sensi della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.