Legge regionale 18 dicembre 1981, n. 86 - TESTO VIGENTE dal 19/03/1991

Inquadramento di personale nel ruolo unico regionale.
TITOLO III
 NORME FINALI E FINANZIARIE
Art. 8
 
Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, al personale di cui alla presente legge si applicano le disposizioni in materia per il personale regionale.
Ai fini dell' applicazione dell' articolo 145 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, al personale dei disciolti Enti provinciali per il turismo, la liquidazione dell' indennità di buonuscita, secondo quanto disposto per il personale regionale, per l' intera anzianità valutabile, è subordinata al rilascio da parte dell' interessato, entro 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento l' inquadramento nel ruolo unico regionale, di una dichiarazione irrevocabile di rinuncia a favore della Regione dell' indennità maturata all' atto del passaggio, secondo la misura prevista dai regolamenti dei rispettivi Enti e delle somme comunque accantonate a tale titolo, anche attraverso forme assicurative, dei rispettivi Enti, nonché di qualsiasi beneficio derivante da polizze di assicurazione stipulate dai disciolti Enti a favore dei propri dipendenti.
Le disposizioni di cui all' articolo 199 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, si applicano nei confronti del personale dei disciolti Enti provinciali per il turismo, che abbia richiesto o richieda entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, la ricongiunzione presso la CPDEL del periodo di servizio prestato ininterrottamente presso i suddetti Enti, dalla data di assunzione a quella d' inquadramento nel ruolo unico regionale, con iscrizione previdenziale all' INPS.