Art. 6
Il personale dei soppressi Enti provinciali per il turismo, trasferito alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, e successiva modificazione, č inquadrato, con effetto dal 1 gennaio 1981, nel ruolo unico regionale.
L' inquadramento del personale di cui al comma precedente viene effettuato nel livello funzionale retributivo corrispondente alla qualifica funzionale di appartenenza secondo l' equiparazione di cui alla tabella B allegata alla presente legge, conservando l' anzianitą nella qualifica maturata nell' Ente stesso.
Al personale di cui al presente articolo viene attribuito nel livello d' inquadramento lo stipendio determinato ai sensi dell' articolo 176 e seguenti della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Note:
1 Terzo comma interpretato da art. 31, primo comma, L. R. 81/1982