Legge regionale 18 dicembre 1981, n. 86 - TESTO VIGENTE dal 19/03/1991
Inquadramento di personale nel ruolo unico regionale.
Art. 3
La progressione economica del personale di cui al precedente articolo 1 si sviluppa in classi biennali, comunque non superiori a 8, nella misura di cui alla Tabella C della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, in numero determinato secondo quanto disposto dal
quinto comma dell' articolo 176 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
.