Legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Norme per l' attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.
CAPO V
 Interventi per il settore della ortoflorofrutticoltura
Art. 27
Per favorire la realizzazione di strutture aziendali e collettive, di attrezzature e di impianti per promuovere ogni utile iniziativa per la valorizzazione e commercializzazione delle produzioni ortoflorofrutticole ai sensi degli articoli 4, 5, 7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, č autorizzata la spesa complessiva di lire 2.292 milioni nel quadriennio 1981-1984 di cui lire 1.306 milioni nell' esercizio 1981, lire 573 milioni nell' esercizio 1982, lire 54 milioni nell' esercizio 1983 e lire 359 milioni nell' esercizio 1984.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dā seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.