Legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Norme per l' attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Art. 64
Per le finalità di cui al precedente articolo 32 è autorizzata la spesa complessiva di lire 18 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 6 milioni nell' esercizio 1981, lire 5 milioni nell' esercizio 1982, lire 2 milioni nell' esercizio 1983 e lire 5 milioni nell' esercizio 1984.
Per gli oneri di cui al precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7175 con la denominazione: Spese per lo svolgimento di ricerche riguardanti lo sviluppo ed il miglioramento delle colture mediterranee nonché per effettuare programmi di difesa fitosanitaria e di lotta fitopatologica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 13 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 6 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.