Art. 44
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 5, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7171 con la denominazione: << Spese per gli interventi di manutenzione di cui all'
articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 800 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.