L' Amministrazione regionale č autorizzata a impiegare per le finalitā e secondo le modalitā di cui ai precedenti articoli 17, 18, 19 e 20 le somme annualmente assegnate dallo Stato per l' attuazione del piano di coordinamento nazionale per il miglioramento della fertilitā bovina e contro la mortalitā neo - natale dei vitelli in applicazione della
legge 27 dicembre 1977, n. 984.
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dā seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.