Legge regionale 10 novembre 1981 , n. 75 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti a favore della cooperazione.

Art. 16

Le Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli sono tenute a presentare, entro il 31 dicembre dell' esercizio finanziario successivo a quello nel quale il contributo annuale è stato concesso, la documentazione delle spese effettivamente sostenute con lo stesso.

La mancata presentazione della documentazione prescritta, o l' irregolarità della stessa, potrà comportare la revoca da parte dell' Amministrazione regionale del contributo.