Legge regionale 10 novembre 1981, n. 75 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti a favore della cooperazione.
Art. 4
 
Per le finalitā di cui al precedente articolo 1 č autorizzato nell' esercizio finanziario 1981 un limite di impegno di lire 180 milioni.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 180 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1995.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8629 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle Societā ed Enti cooperativi e loro Consorzi iscritti nel registro regionale delle cooperative, sui mutui contratti a integrazione del capitale d' esercizio per il ripianamento delle passivitā iscritte a bilancio, ovvero per l' ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l' aumento della produzione, il miglioramento della fase della commercializzazione, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi, il finanziamento delle scorte >> e con lo stanziamento complessivo di lire 540 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 180 milioni relativi all' annualitā autorizzata per l' esercizio 1981. Al predetto onere di lire 540 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 11 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1995, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.