Art. 2
Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell' Assessore al turismo ed al commercio e di concerto con quelli alle finanze ed al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, č autorizzato a stipulare con gli Istituti di credito ed Enti, apposite convenzioni per fissare le modalitā e le forme da seguire per la richiesta e l' erogazione del contributo regionale.