Per far fronte agli oneri relativi all' opera di ricostruzione nelle zone sconvolte dai noti eventi tellurici, che vede protagonista non secondario il movimento cooperativo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria alle organizzazioni regionali istituite fra le Associazioni di cooperative di cui all'
articolo 20 della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4.