Legge regionale 13 ottobre 1981 , n. 72 - TESTO VIGENTE dal 21/03/2002

Rifinanziamento dell' articolo 19 ed integrazione dell' articolo 6 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. concernente la riforma degli interventi regionali in materia di emigrazione.

Art. 1

Per le finalità previste dall' articolo 19 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 è autorizzata, per l' esercizio 1981, l' ulteriore spesa di lire 300 milioni.

Art. 2

L' onere di lire 300 milioni, previsto dal precedente articolo 1, fa carico al capitolo 3325 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8511 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 con decreto dell' Assessore alle finanze n. 3/Rag. del 18 febbraio 1981.

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 7/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.