Art. 4
Il contributo non può superare il 90% della somma complessivamente necessaria per la realizzazione delle opere.
La misura del contributo viene determinata dalla Giunta regionale sulla base del progetto tecnico e finanziario relativo all' installazione degli impianti ripetitori, presentato dagli Enti di cui al precedente articolo 2.
Il contributo concesso viene erogato per intero prima dell' inizio dei lavori.
È fatto obbligo, ad ultimazione dei lavori, di dimostrare l' avvenuto impiego del contributo stesso per le finalità della presente legge.