Art. 3
Possono essere ammesse a contributo solo quelle opere che risultano a carico degli Enti di cui al precedente articolo 2 in base ad apposita convenzione, stipulata dagli enti stessi con la RAI - Radiotelevisione Italiana. Dalla predetta convenzione, dovrà risultare, fra l' altro, che tali opere sono necessarie per l' installazione, il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature tecniche che la Rai - Radiotelevisione Italiana si impegna a fornire.