Art. 2
I contributi in conto capitale di cui al precedente articolo sono concessi alle Comunità montane, ai Comuni o loro consorzi per la realizzazione delle strutture necessarie all' attivazione di impianti di diffusione radiofonica e televisiva della RAI - Radiotelevisione Italiana. Fra le opere da realizzare con il contributo rientrano l' acquisizione delle aree, la costruzione e sistemazione di strade o sentieri, la costruzione di elettrodotti - allacciamenti compresi - e di ogni altra infrastruttura necessaria per l' installazione, il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature tecniche.