Art. 1
La Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, nella consapevolezza che la crescita culturale, lo sviluppo democratico ed il progresso della comunità regionale passano anche attraverso la più ampia e completa informazione, promuove e favorisce la massima diffusione dei servizi pubblici radiotelevisivi, soprattutto a favore delle popolazioni residenti nelle zone più periferiche e più disagiate, anche in riferimento alla programmazione regionale prevista sia in lingua italiana che in lingua slovena, con l' attivazione della terza rete televisiva della RAI che dovrà valorizzare anche le peculiarità ladino - friulane.
A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata anche a concedere contributi in conto capitale per il completamento ed il miglioramento delle strutture e degli impianti radiotelevisivi, secondo le modalità ed i limiti previsti dalla presente legge.