Legge regionale 03 ottobre 1981, n. 70 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica e di rifinanziamento di alcune leggi a favore del settore primario.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 5, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO I
 Norme di integrazione e di rifinanziamento di leggi nei
settori dell' irrigazione e del riordino fondiario
Art. 1
Per la realizzazione di opere pubbliche di accumulo e di provincia di acque destinate, oltre che all' irrigazione, ad uso plurimo e da eseguire a totale carico della Regione, con le procedure e le modalità previste dal RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l' esercizio 1981.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, contestualmente ai provvedimenti di concessione delle opere per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma, fino al 90% della spesa ammissibile.
Per gli oneri previsti dal precedente primo comma, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario, per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7167 con la denominazione: << Spese per la realizzazione, a totale carico della Regione, di opere pubbliche di accumulo e di provincia di acque destinate, oltre che all' irrigazione, ad uso plurimo >> e con lo stanziamento di lire 6 miliardi per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 6 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 15 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, primo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
Art. 2
 
Per la realizzazione nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, degli interventi previsti alle lettere a) e b) dell' articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo e terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 8 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 43 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
CAPO II
 Norme di integrazione e rifinanziamento di leggi
riguardanti mutui e prestiti agevolati
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 31/1982
2 Aggiunti dopo il terzo comma 3 commi da art. 1, secondo comma, L. R. 31/1982
3 Secondo comma abrogato da art. 46, comma 1, L. R. 1/2000
4 Quarto comma abrogato da art. 46, comma 1, L. R. 1/2000
5 Quinto comma abrogato da art. 46, comma 1, L. R. 1/2000
6 Sesto comma abrogato da art. 46, comma 1, L. R. 1/2000
7 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO III
 Produzione per agevolare il ricorso al credito agrario di
conduzione da parte di aziende e cooperative agricole
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 13, primo comma, L. R. 9/1983
2 Quarto comma sostituito da art. 13, secondo comma, L. R. 9/1983
3 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
4 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 5, primo comma, L. R. 9/1983
2 Aggiunto dopo l'ottavo comma un comma da art. 6, primo comma, L. R. 9/1983
3 Nono comma sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 10/1987
4 Decimo comma abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 10/1987
5 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
6 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010