Possono beneficiare delle provvidenze regionali:
a) gli enti locali singoli o associati che, avvalendosi di teatri propri o di altri soggetti, realizzano iniziative di musica e di danza;
b) gli istituti di formazione musicale, di studio, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione nel campo della musica e della danza;
c) le istituzioni lirico - concertistiche, gli enti, le associazioni e le cooperative non aventi fini di lucro promotori di spettacoli di musica e/o di danza, strumentali e polifonici, stagioni concertistiche, rassegne, festivals, concorsi e seminari.
2. La Regione riconosce quale organismo regionale primario di produzione musicale la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ne sostiene l'attivitā e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi degli enti territoriali. A tal fine il programma di decentramento annuale della Fondazione medesima č preventivamente concordato con le istituzioni teatrali interessate e trasmesso all'Amministrazione regionale.
1 Primo comma abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 . Si vedano le disposizioni di cui all'art. 27, c. 1, della medesima L.R.5/2008.