Art. 8
L' intervento regionale č comunque indirizzato, con prioritā, a favore delle imprese che si insediano nei comuni montani terremotati compresi nei territori delle Comunitā montane della Carnia, della Val Canale e del Canal del Ferro, del Meduna e del Cellina, dell' Arzino e delle Valli del Natisone.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, al Titolo II - Sezione V, Rubrica n. 7, Categoria XI, viene istituito il capitolo 7863 con la denominazione << Contributi per l' allestimento di nuovi insediamenti industriali in zone montane terremotate >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
All' onere predetto di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 52 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).