Art. 15
Per le finalitā previste dal precedente articolo 11 č autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7865 con la denominazione: << Contributo straordinario al Consorzio regionale di garanzia fidi per l' abbattimento degli interessi delle operazioni bancarie a breve termine effettuate da Societā cooperative di produzione e lavoro costituite fra i lavori disoccupati >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante utilizzo - ai sensi del
primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - della quota di pari importo dall' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.