Legge regionale 02 settembre 1981, n. 66 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1981

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.
CAPO I
 Provvedimenti a favore della società finanziaria regionale
<< Friulia SpA >> e del Fondo di rotazione
Art. 4
 
Per l' attuazione degli interventi previsti dal primo e secondo comma, punto 1, dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n 8, la somma di lire 8.500 milioni.
Per le finalità previste dal precedente primo comma è autorizzata la spesa di lire 8.500 milioni per l' esercizio 1981.
La predetta spesa di lire 8.500 milioni fa carico al capitolo 6807 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 8.500 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 8.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 47 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
CAPO II
 Rifinanziamento del Capo I della legge regionale
6 dicembre 1976, n. 63, in materia di contributi
sulle operazioni di locazione finanziaria
di macchine e attrezzature
Art. 5
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato in ciascuno degli esercizi finanziari 1981, 1982 e 1983 un limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:
- esercizi 1981 lire 500 milioni
- esercizio 1982 lire 1.000 milioni
- esercizi dal 1983 al 1985 lire 1.500 milioni
- esercizio 1986 lire 1.000 milioni - esercizio 1987 lire 500 milioni.

La spesa di lire 3.000 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni corrispondenti all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 7828 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 50 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
CAPO III
 Rifinanziamento dei Capi II e IV della legge regionale
3 giugno 1978, n. 49, concernente << Interventi urgenti
per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite
dagli eventi sismici >>
Art. 6
 
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, sono autorizzati, per il settore dell' industria, nell' esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 1.500 milioni e, nell' esercizio finanziario 1982, un limite di impegno di lire 800 milioni.
Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:
- esercizio 1981 lire 1.500 milioni
- esercizi dal 1982 al 1990 lire 2.300 milioni - esercizio 1991 lire 800 milioni.

La spesa di lire 6.100 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.500 milioni corrispondenti all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 7843 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.100 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.500 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 6.100 milioni si fa fronte:
- per lire 4.500 milioni, di cui lire 1.500 milioni per l' esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 51 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- per le restanti lire 1.600 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
CAPO IV
 Rifinanziamento della legge regionale 30 settembre
1969, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni
concernente << Contributi per l' allestimento di nuovi
stabilimenti industriali in zone montane
CAPO V
 Rifinanziamento della legge regionale 19 agosto 1969,
n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
<< Contributi a favore di Comuni e Consorzi tra
Enti locali territoriali per infrastrutture a servizio di
insediamenti industriali >>
Art. 9
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000.
La spesa di lire 600 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni corrispondenti all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 7810 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 300 milioni, di cui lire 100 milioni per l' esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 54 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- per lire 100 milioni, relativi all' esercizio 1981, mediante utilizzo - ai sensi del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981;
- per le restanti lire 200 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
CAPO VI
 Contributi a favore dei Consorzi provinciali garanzia fidi
fra le piccole imprese industriali della regione ed interventi
straordinari a favore di società cooperative di
produzione e lavoro costituite per la ripresa di attività
produttive
Art. 11
 
Al fine di favorire l' occupazione e la ripresa di attività produttive nel Friuli - Venezia Giulia l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, un contributo straordinario di lire 300 milioni per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine, garantite dal Consorzio stesso, effettuate da Società cooperative di produzione e lavoro costituite fra i lavoratori rimasti disoccupati a seguito di cessazione dell' attività dell' azienda di appartenenza.
CAPO VIII
 Rifinanziamento delle leggi regionali 28 aprile 1978,
n. 30 e 1 luglio 1976, n. 28, sui contributi a favore
delle imprese artigiane per operazioni di locazione
finanziaria
Art. 19
 
Per le finalità di cui all' articolo 12 bis della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, inserito con l' articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, come modificato dall' articolo 7 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 250 milioni.
Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985.
La spesa di lire 750 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni corrispondenti all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 7792 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo m000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 63 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Le annualità autorizzate per gli esercizi 1984 e 1985 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.