Legge regionale 02 settembre 1981, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile.
Art. 8
 
Per le finalitā previste dal precedente articolo 3 č autorizzato, nell' esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8388 con la denominazione: << Contributi annui costanti a Comuni, loro Consorzi e Comunitā montane per la costruzione, il completamento, l'estensione od il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1500 milioni corrispondente alle annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni relativi all' annualitā autorizzata per l' esercizio 1981.
Al predetto onere complessivo di lire 1500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 24 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio citati).
Gli oneri relativi alle annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.