Art. 6
La Concessione dei contributi di cui alla presente legge è consentita anche nell' ipotesi in cui la rete di distribuzione dei gas combustibili sia in regime di condominio tra l' ente beneficiario e la società o ente che gestisce la rete stessa, purché sia prevista la possibilità di riscatto della rete da parte dell' ente pubblico.
Nell' ipotesi di condominio di cui al primo comma i contributi possono essere altresì assegnati al fine di permettere agli Enti beneficiari di acquisire una maggiore quota percentuale di proprietà degli impianti costruendi, con conseguente riduzione degli oneri relativi al riscatto a titolo oneroso, sempreché tale istituto sia previsto nella convenzione originaria di concessione.
Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 80, comma 5, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.