Art. 5
I Comuni, loro Consorzi e Comunità montane che intendano usufruire dei contributi della presente legge, devono presentare apposita domanda alla Direzione regionale dei lavori pubblici.
Nel caso in cui l' intervento, comunque ammissibile a contributo ai sensi della presente legge, non sia previsto espressamente nel piano regionale di cui all' articolo 2, la domanda dovrà venir corredata da uno studio di fattibilità e da un piano economico finanziario.
Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente articolo 4, la SNAM SpA presenterà alla Direzione regionale dei lavori pubblici una documentata proposta relativa all' intervento da realizzare.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 60/1986