Art. 9
Chiusura annuale delle farmacie
1. Le farmacie possono osservare, nell'arco dell'anno solare, una chiusura per ferie per un periodo massimo di ventotto giorni, da fruire anche in pił soluzioni.
Il dispensario farmaceutico rimane chiuso nel periodo di chiusura annuale della rispettiva farmacia
Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli Ordini Provinciali dei Farmacisti, su proposta delle Associazioni sindacali dei titolari di Farmacia, trasmetteranno ai Comitati di gestione delle Unitą sanitarie locali i progetti di piano di ferie annuali delle farmacie.
Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione, i piani si riterranno tacitamente approvati.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 20, comma 1, L. R. 32/1997
2 Primo comma sostituito da art. 20, comma 2, L. R. 32/1997
3 Secondo comma sostituito da art. 20, comma 3, L. R. 32/1997
4 Terzo comma sostituito da art. 20, comma 4, L. R. 32/1997
5 Parole sostituite al primo comma da art. 8, comma 5, L. R. 12/2003
6 Secondo comma sostituito da art. 8, comma 5, L. R. 12/2003
7 Primo comma sostituito da art. 8, comma 51, lettera a), L. R. 7/2024
8 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 51, lettera b), L. R. 7/2024