Legge regionale 02 settembre 1981, n. 59 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni sul servizio farmaceutico.
Art. 4
1. Le farmacie urbane e rurali non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale. In occasione di festività infrasettimanali, le farmacie uniche nel Comune possono rinunciare al riposo infrasettimanale nella stessa settimana, dandone comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente almeno un mese prima.
3. Nei giorni festivi il servizio farmaceutico deve essere così assicurato:
a) in tutti i Comuni con più di due farmacie, a turno, a battenti aperti e secondo gli orari di cui all'articolo 3;
b) nei Comuni con una o due farmacie, a turno con le farmacie più vicine anche dei Comuni limitrofi ed eventualmente a chiamata.

Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 19, comma 1, L. R. 32/1997
2 Articolo sostituito da art. 122, comma 10, L. R. 13/1998
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 10/2023