Legge regionale 02 settembre 1981, n. 59 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni sul servizio farmaceutico.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 9 bis aggiunto da art. 7, comma 17, L. R. 13/2000
2 Articolo 4 bis aggiunto da art. 14, comma 4, L. R. 20/2004
3 Articolo 5 bis aggiunto da art. 14, comma 5, L. R. 20/2004
CAPO I
 Disciplina dell' orario, dei turni e delle ferie delle farmacie
della regione Friuli - Venezia Giulia
Art. 4
1. Le farmacie urbane e rurali non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale. In occasione di festività infrasettimanali, le farmacie uniche nel Comune possono rinunciare al riposo infrasettimanale nella stessa settimana, dandone comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente almeno un mese prima.
3. Nei giorni festivi il servizio farmaceutico deve essere così assicurato:
a) in tutti i Comuni con più di due farmacie, a turno, a battenti aperti e secondo gli orari di cui all'articolo 3;
b) nei Comuni con una o due farmacie, a turno con le farmacie più vicine anche dei Comuni limitrofi ed eventualmente a chiamata.

Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 19, comma 1, L. R. 32/1997
2 Articolo sostituito da art. 122, comma 10, L. R. 13/1998
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 10/2023
Art. 4 bis
1. Fermo restando che la sostituzione in farmacia è disciplinata dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come sostituito dall'articolo 11 della legge 362/1991, è consentita altresì la sostituzione temporanea del titolare della farmacia, gestore provvisorio o del direttore di farmacia, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia, per i seguenti motivi:
a) di salute;
b) di studio;
c) di partecipazione a congressi, attività di formazione e aggiornamento nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM);
d) di incarichi di categoria.

2. L'assenza per i motivi di cui al comma 1, oltre i tre giorni consecutivi, va comunicata all'Azienda per i servizi sanitari.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 14, comma 4, L. R. 20/2004
CAPO II
 Provvidenze a favore delle farmacie rurali
Art. 10
1. L'indennità di residenza, prevista dalle leggi 8 marzo 1968, n. 221, e 5 marzo 1973, n. 40, per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, rientranti in zone classificate montane, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, o in zone classificate depresse ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, è fissata nelle seguenti misure:
a) lire 25 milioni annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) lire 20 milioni annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
c) lire 15 milioni annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti;
d) lire 10 milioni annue per popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti.

2. Per le farmacie rurali, ubicate in località con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, non rientranti in zone montane o depresse, l'indennità di residenza è ridotta del 20 per cento rispetto alle misure indicate nel comma 1.
3. Qualora il volume d'affari, ai fini IVA, relativo all'anno precedente a quello di riferimento, superi l'importo di lire 300 milioni, l'indennità di cui ai commi 1 e 2 è determinata operando le seguenti riduzioni percentuali per scaglioni:
a) da lire 300.000.001 fino a lire 400.000.000, 30 per cento;
b) da lire 400.000.001 fino a lire 500.000.000, 40 per cento;
c) da lire 500.000.001 fino a lire 600.000.000, 50 per cento.

4. Non spetta alcuna indennità quando il suddetto volume d'affari superi l'importo di lire 600 milioni.
5. La misura dell'indennità di residenza è rideterminata ogni anno sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT.
6. Qualora la conduzione delle farmacie abbia fatto capo agli aventi diritto solo per parte dell'anno considerato, la rispettiva indennità viene proporzionalmente ridotta e commisurata in dodicesimi dell'ammontare annuo spettante non tenendo conto delle frazioni di mese inferiori a sedici giorni.
7. L'indennità di residenza è erogata dalle Aziende per i servizi sanitari entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 58, L. R. 2/2000 , con effetto dall' 1 gennaio 2000, come previsto dal comma 59 del medesimo articolo.
2 Articolo interpretato da art. 7, comma 16, L. R. 13/2000