Legge regionale 02 settembre 1981, n. 59 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni sul servizio farmaceutico.
CAPO I
 Disciplina dell' orario, dei turni e delle ferie delle farmacie
della regione Friuli - Venezia Giulia
Art. 4
1. Le farmacie urbane e rurali non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale. In occasione di festività infrasettimanali, le farmacie uniche nel Comune possono rinunciare al riposo infrasettimanale nella stessa settimana, dandone comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente almeno un mese prima.
3. Nei giorni festivi il servizio farmaceutico deve essere così assicurato:
a) in tutti i Comuni con più di due farmacie, a turno, a battenti aperti e secondo gli orari di cui all'articolo 3;
b) nei Comuni con una o due farmacie, a turno con le farmacie più vicine anche dei Comuni limitrofi ed eventualmente a chiamata.

Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 19, comma 1, L. R. 32/1997
2 Articolo sostituito da art. 122, comma 10, L. R. 13/1998
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 10/2023
Art. 4 bis
1. Fermo restando che la sostituzione in farmacia è disciplinata dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come sostituito dall'articolo 11 della legge 362/1991, è consentita altresì la sostituzione temporanea del titolare della farmacia, gestore provvisorio o del direttore di farmacia, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia, per i seguenti motivi:
a) di salute;
b) di studio;
c) di partecipazione a congressi, attività di formazione e aggiornamento nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM);
d) di incarichi di categoria.

2. L'assenza per i motivi di cui al comma 1, oltre i tre giorni consecutivi, va comunicata all'Azienda per i servizi sanitari.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 14, comma 4, L. R. 20/2004