Art. 7
Il Segretario Generale Straordinario è autorizzato ad effettuare i pagamenti dei lavori riguardanti le opere previste dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge anticipando anche le somme relative ai maggiori costi progettuali a carico dei privati preventivamente autorizzate.
Su richiesta del Segretario Generale Straordinario, a lavori ultimati, il privato dovrà versare in unica soluzione al Fondo di solidarietà regionale un importo pari alla differenza fra il costo effettivo delle opere realizzate e pagate in via anticipata dalla Regione e l' ammontare del contributo in conto capitale cui avrebbe avuto titolo alla data di consegna dei lavori, maggiorato dell' importo già versato ai sensi dell' articolo precedente.
In caso di mancato pagamento dell' importo di cui al comma precedente entro il termine all' uopo fissato dal Segretario Generale Straordinario, la relativa riscossione verrà effettuata con la procedura prevista dal TU 14 aprile 1910, n. 639.
Per costo effettivo dell' opera deve intendersi il valore di tutti i lavori realizzati in conformità del progetto e delle sue varianti, debitamente approvati, quali risultano dallo stato finale rilasciato dall' impresa.