Legge regionale 02 settembre 1981, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46 e di altre leggi regionali di intervento.
Art. 6
 
Qualora i Sindaci dei Comuni in cui devono essere realizzati gli interventi ricostruttivi previsti dal Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ne rappresentino l' esigenza, a causa di particolari eccezionali difficoltà per il soggetto interessato di curare in proprio l' esecuzione delle opere, l' esecuzione delle stesse e la relativa progettazione potrà essere assunta da parte della Segreteria Generale Straordinaria.
In tale caso, l' intervento deve intendersi a tutti gli effetti come intervento pubblico alternativo alla fruizione dei benefici contributivi in solo conto capitale previsti dal predetto Titolo III e nei confronti dello stesso trovano applicazione gli articoli 2, secondo comma, e 4 della presente legge.
L' approvazione del progetto ai sensi dell' articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e, nell' ipotesi di progetto già approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, l' esecuzione delle relative opere, sono subordinate al versamento da parte dell' interessato nel Fondo regionale di solidarietà della maggiore somma che dovesse risultare:
1) dal superamento dei prezzi massimi delle abitazioni e dei vani adibiti ad attività produttiva in immobili ad uso misto determinati con i decreti del Presidente della Giunta regionale ai sensi degli articoli 46 e 59 della predetta legge n. 63 del 1977;
2) dal superamento dei parametri di superficie massima determinati con il decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi del citato articolo 46;
3) da un costo di progetto che non trovi totale copertura finanziaria con i soli contributi in conto capitale.

L' approvazione e l' esecuzione di cui al comma precedente sono, altresì, subordinate al rilascio da parte dell' interessato di formale impegno a versare nel Fondo regionale di solidarietà, su richiesta del Segretario Generale Straordinario, un importo pari alla differenza fra la somma precedentemente versata ed il costo effettivo delle opere a lavori ultimati.
In caso di inosservanza da parte del privato degli adempimenti di cui al presente articolo, il Sindaco o il Segretario Generale Straordinario, a seconda che il progetto sia da approvare o già approvato, è autorizzato a disporre d' ufficio la rielaborazione del progetto medesimo per riportarlo nelle previsioni di legge.