Art. 4
Ai fini della determinazione del prezzo di aggiudicazione dei relativi lavori, il costo dell' intervento pubblico di cui al precedente articolo 2, non potrà superare l' entità risultante dall' applicazione dei criteri fissati dall'
articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Nei confronti delle opere suindicate, in deroga alle disposizioni vigenti, il compenso revisionale dei prezzi contrattuali causato dagli aumenti dei costi nel settore edilizio, viene integralmente sostituito dalla corresponsione di una somma equivalente all' aggiornamento dell' importo di aggiudicazione sulla base dei parametri di cui al precedente articolo 46, terzo comma, della citata
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, con riferimento alla data di consegna dei lavori all' impresa aggiudicataria.
La consegna dei relativi lavori avrà luogo da parte della Segreteria Generale Straordinaria, con cadenze bimestrali, sulla base di un programma predisposto di intesa con i Comuni interessati.