Art. 11
Nei confronti delle opere di riparazione e restauro degli edifici schedati e catalogati, ai sensi dell'
articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, con riguardo alle quali non erano ancora redatti od approvati alla data del 30 marzo 1979 i relativi progetti esecutivi, trovano applicazione gli indici parametrici fissati dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 gennaio 1980, n. 072/SGS e ciò a far tempo dal predetto 30 marzo 1979.
Gli interventi eventualmente già accordati nei confronti delle opere predette sulla base degli indici precedentemente in vigore, vengono, di conseguenza, rideterminati.
Nei confronti dei progetti delle opere previste dal primo comma e poste in appalto alla data del 30 giugno 1981, non trovano applicazione gli indici parametrici previsti dall'
articolo 4, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e quelli previsti dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 gennaio 1980, n. 072/ SGS.