Legge regionale 02 settembre 1981, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46 e di altre leggi regionali di intervento.
Art. 1
 
All' articolo 2, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera c):
<< c) su richiesta dei Comuni, delle Comunità Montane e Collinari e con le stesse modalità, alla progettazione ed esecuzione di tutte le altre opere ed interventi comunque previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni >>.

Art. 5
 
Nell' articolo 5, ultimo comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, le parole << e 1 della presente legge >> sono sostituite con le parole << , 1 e 2 della presente legge >>.
Art. 6
 
Qualora i Sindaci dei Comuni in cui devono essere realizzati gli interventi ricostruttivi previsti dal Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ne rappresentino l' esigenza, a causa di particolari eccezionali difficoltà per il soggetto interessato di curare in proprio l' esecuzione delle opere, l' esecuzione delle stesse e la relativa progettazione potrà essere assunta da parte della Segreteria Generale Straordinaria.
In tale caso, l' intervento deve intendersi a tutti gli effetti come intervento pubblico alternativo alla fruizione dei benefici contributivi in solo conto capitale previsti dal predetto Titolo III e nei confronti dello stesso trovano applicazione gli articoli 2, secondo comma, e 4 della presente legge.
L' approvazione del progetto ai sensi dell' articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e, nell' ipotesi di progetto già approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, l' esecuzione delle relative opere, sono subordinate al versamento da parte dell' interessato nel Fondo regionale di solidarietà della maggiore somma che dovesse risultare:
1) dal superamento dei prezzi massimi delle abitazioni e dei vani adibiti ad attività produttiva in immobili ad uso misto determinati con i decreti del Presidente della Giunta regionale ai sensi degli articoli 46 e 59 della predetta legge n. 63 del 1977;
2) dal superamento dei parametri di superficie massima determinati con il decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi del citato articolo 46;
3) da un costo di progetto che non trovi totale copertura finanziaria con i soli contributi in conto capitale.

L' approvazione e l' esecuzione di cui al comma precedente sono, altresì, subordinate al rilascio da parte dell' interessato di formale impegno a versare nel Fondo regionale di solidarietà, su richiesta del Segretario Generale Straordinario, un importo pari alla differenza fra la somma precedentemente versata ed il costo effettivo delle opere a lavori ultimati.
In caso di inosservanza da parte del privato degli adempimenti di cui al presente articolo, il Sindaco o il Segretario Generale Straordinario, a seconda che il progetto sia da approvare o già approvato, è autorizzato a disporre d' ufficio la rielaborazione del progetto medesimo per riportarlo nelle previsioni di legge.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, secondo comma, L. R. 10/1982
Art. 11
 
Nei confronti delle opere di riparazione e restauro degli edifici schedati e catalogati, ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, con riguardo alle quali non erano ancora redatti od approvati alla data del 30 marzo 1979 i relativi progetti esecutivi, trovano applicazione gli indici parametrici fissati dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 gennaio 1980, n. 072/SGS e ciò a far tempo dal predetto 30 marzo 1979.
Gli interventi eventualmente già accordati nei confronti delle opere predette sulla base degli indici precedentemente in vigore, vengono, di conseguenza, rideterminati.
Art. 12
 
Nell' ultimo comma dell' articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è soppresso l' inciso: << altresì integrato da un esperto designato dall' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali >>.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 15
 
All' articolo 2, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, le parole << ai Capi II e III >> sono sostituite con le parole << al Capo II >>.
Art. 16
 
In relazione all' esecuzione delle opere previste dall' articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni, l' Amministrazione regionale, tramite la Segreteria generale straordinaria, è autorizzata ad effettuare spese dirette nonché ad erogare contributi a favore del Comune di Chiusaforte per la realizzazione di opere e di interventi di interesse pubblico connessi all' assetto urbanistico e sociale, nonché per l' attuazione di interventi straordinari a favore di cittadini interessati a situazioni di particolare disagio derivanti dall' esecuzione delle opere medesime.
Gli stanziamenti da iscriversi al capitolo 5907 saranno determinati - ai sensi del primo comma dell' art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.