Legge regionale 02 settembre 1981, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46 e di altre leggi regionali di intervento.
Art. 2
In via di interpretazione autentica, l' assunzione da parte della Segreteria Generale Straordinaria della progettazione ed esecuzione diretta delle opere di ricostruzione, prevista dall'
articolo 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35
e dall'
articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46
, deve intendersi a tutti gli effetti come intervento alternativo alla fruizione dei benefici contributivi di cui all'
articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63
.
L' accettazione da parte del beneficiario dell' intervento pubblico di cui al comma precedente si intende resa con la sottoscrizione della richiesta di concessione edilizia.