Art. 6
Per gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 4 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981 - 1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria II - il capitolo 237 con la denominazione: << Anticipazione sull' indennità di buonuscita spettante al personale degli Enti soppressi posto a disposizione della Regione ai sensi dell'
articolo 5 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839 >>.
Lo stanziamento del precitato capitolo viene fissato in lire 30 milioni per l' esercizio 1981; gli oneri per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli per gli esercizi medesimi.
Al precitato onere di lire 30 milioni, si provvede con l' entrata di cui al comma successivo.
Nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II Categoria XIII - Rubrica n. 1 - il capitolo 754 con la denominazione: << Rimborso dell' anticipazione sull' indennità di buonuscita corrisposta dalla Regione al personale degli Enti soppressi posto a disposizione della Regione ai sensi dell'
articolo 5 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839 >> e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l' esercizio 1981.