Legge regionale 01 settembre 1981, n. 55 - TESTO VIGENTE dal 01/09/1981

Modifiche ed integrazione della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, concernente: << Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978, n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641 e trasferiti alla Regione >>.
Art. 2
A favore del personale degli Enti soppressi, posto a disposizione della Regione, ai sensi dell' articolo 5 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839 e nei confronti del quale trova applicazione, ai fini del trattamento economico, il DPR 16 ottobre 1979, n. 509, l' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, a titolo di anticipazione, il previsto trattamento anche per il periodo antecedente al 12 aprile 1980, fatta salva l' azione di regresso per il relativo onere nei confronti dello Stato.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 28/1983