Art. 5
Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall' applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati rispettivamente di lire 230 milioni, 110 milioni e 70 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere complessivo di lire 410 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983, e del bilancio per l' esercizio 1981.