Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
PARTE VI
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
TITOLO I
 INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO
NEI LIVELLI FUNZIONALI - RETRIBUTIVI E DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO
E AL TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 172
Con la legge di riforma dell' Amministrazione regionale verranno rideterminati gli organici dei livelli di cui all' articolo 171 nonché determinati gli organici dei livelli primo e settimo di cui agli articoli 11 e 17.
Le norme di cui agli articoli 36 e 37 saranno applicate dopo l' attuazione di quanto previsto al comma precedente.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, primo comma, L. R. 76/1982
2 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 21, primo comma, L. R. 81/1982
3 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 20, secondo comma, L. R. 54/1983
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 18/1998
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 7, L. R. 18/1998
Art. 176
 
Per il personale in servizio al 31 dicembre 1978, l' attribuzione dei nuovi livelli funzionali - retributivi di cui alla tabella B, salvo quanto previsto dal successivo articolo 180 e la nuova progressione economica, di cui alla tabella C, decorrono dal 1 gennaio 1979.
La progressione economica del personale in servizio al 31 dicembre 1978 si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla tabella C, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l' importo maturabile con l' attribuzione delle nuove 8 classi e l' importo delle classi previste dalla LR 5 agosto 1975, n. 48, acquisite al 31 dicembre 1978.
Il personale di cui al presente articolo consegue, nei limiti di cui al comma precedente, la seconda classe di stipendio al compimento del secondo anno di anzianità.
L' aumento contrattuale previsto per l' anno 1981 dal quarto comma del presente articolo viene attribuito al personale regionale, a titolo di acconto, fatti salvi i relativi conguagli, fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico spettante in base al presente articolo.
Note:
1 Parole soppresse al quarto comma da art. 23, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 177
Per il personale regionale cui siano state attribuite, nel corso dell' anno 1981, le indennità previste dall' articolo 82, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, continui ad essere addetto alle mansioni previste dalle citate norme dell' articolo 82, lo stipendio di cui al precedente articolo 176 viene rideterminato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l' attribuzione di un importo pari a lire 25.000 mensili, elevate a lire 45.000 mensili per gli agenti tecnici addetti alla guida di automezzi.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 24, primo comma, L. R. 81/1982
2 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 24, secondo comma, L. R. 81/1982
Art. 178
 
Ai vincitori dei concorsi interni effettuati ai sensi della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1978, viene attribuito, ai fini della determinazione dello stipendio ai sensi del secondo comma dell' articolo 176, un importo pari alla differenza fra lo stipendio base previsto dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per la qualifica funzionale conseguita e lo stipendio base previsto per la qualifica funzionale di provenienza, detratto l' aumento conseguito ai sensi dell' articolo 34, ultimo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Ai vincitori dei concorsi interni per passaggio di carriera, effettuati ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, viene attribuita, ai fini della determinazione dello stipendio ai sensi del secondo comma dell' articolo 176 la differenza fra lo stipendio base previsto dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per la qualifica funzionale corrispondente alla carriera conseguita e lo stipendio base previsto per la qualifica funzionale corrispondente alla carriera di provenienza, detratto l' aumento conseguito per effetto del passaggio di carriera ai sensi della legislazione vigente anteriormente all' entrata in vigore della legge regionale 48/1975.
Nel caso di passaggio di livello con decorrenza dal 1 gennaio 1979, o successiva, il personale in servizio al 31 dicembre 1978 ha diritto, nel nuovo livello, al conseguimento di classi biennali pari alla differenza fra il numero di classi determinato ai sensi del quinto comma dell' articolo 176 e il numero delle classi già godute a decorrere dal 1 gennaio 1979 nei livelli inferiori.
Note:
1 Terzo comma interpretato da art. 25, primo comma, L. R. 81/1982
2 Quarto comma interpretato da art. 25, primo comma, L. R. 81/1982
3 Quarto comma interpretato da art. 26, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 179
 
Al personale regionale, vincitore di concorsi interni effettuati ai sensi dell' articolo 8 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, che alla data di nomina nella nuova carriera sia venuto a percepire un trattamento economico inferiore a quello in godimento, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici e degli altri assegni fissi e continuativi, ivi inclusa l' indennità di istituto di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 957 e successive modificazioni ed integrazioni ed escluso il supplemento giornaliero dell' indennità di istituto di cui all' articolo 2, primo comma, della legge 28 aprile 1975, n. 135, è attribuito, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la differenza, un assegno << ad personam >> riassorbibile con i successivi miglioramenti economici di carattere generale.
Art. 181
 
Al personale la cui nomina sia stata disposta con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia assunto servizio successivamente si applicano le norme di cui ai precedenti terzo e quarto comma.
Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 27, primo comma, L. R. 81/1982
2 Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 27, secondo comma, L. R. 81/1982
Art. 185
 
Le norme di inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato o trasferito dallo Stato o da altri Enti pubblici devono stabilire determinati criteri e modalità al fine di evitare, nello stesso anno, cumulo di benefici derivanti dalla revisione contrattuale.
Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi degli articoli 2, ultimo comma, e 3 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, non può cumulare, negli anni 1979, 1980 e 1981, i benefici contrattuali spettanti presso gli enti di provenienza con quelli previsti dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e dall' articolo 176 della presente legge.
Per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 2, ultimo comma, della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, lo stipendio nel livello d' inquadramento è determinato, a decorrere dal 10 settembre 1979, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 10 settembre 1979, determinato ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1979 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29;
A decorrere dal 1 gennaio 1980 lo stipendio del personale di cui al precedente comma viene rideterminato secondo le disposizioni di cui all' articolo 176, terzo comma.
A decorrere dal 1 gennaio 1981 lo stipendio di cui al comma precedente viene ulteriormente rideterminato con l' attribuzione di un importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni, di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato presso l' Amministrazione di provenienza e l' Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980, nonché con l' attribuzione dell' aumento contrattuale di cui all' articolo 176, quarto comma.
Per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1980, n, 21, lo stipendio nel livello d' inquadramento è determinato, a decorrere dal 28 giugno 1980, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 28 giugno 1980, determinato ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21;
- importo corrispondente alla differenza tra gli aumenti contrattuali previsti per l' anno 1980 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e gli aumenti conseguiti alla data del 28 giugno 1980 presso gli enti di provenienza riferibili al triennio 1979-1981;
- rateo determinato al 28 giugno 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza;
a) per il personale civile e forestale di ruolo proveniente dall' Amministrazione statale;
si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi, esclusi quelli previsti dall' articolo 140, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 28 giugno 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste e per il personale nei cui confronti trovi applicazione il DPR 748/1972, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;

b) per il rimanente si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 28 giugno 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato.
Note:
1 Sostituito il secondo comma con 8 commi da art. 28, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 194
 
Al personale appartenente all' VIII livello preposto agli Uffici di cui all' art. 5 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, spetta, salvo che non sia in godimento del trattamento di cui all' articolo 187 della presente legge, l' indennità del 35% previsto dall' art. 25, quarto comma, della presente legge.
Il personale dell' VIII livello assegnato alla Segreteria Generale Straordinaria, che non sia preposto agli Uffici di cui all' articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, è equiparato, ai fini dell' applicazione della presente legge, ai Direttori di Servizio, comportando la posizione di lavoro di detto personale lo svolgimento di funzioni che comprendono, tra l' altro, la direzione, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative interne della Segreteria Generale Straordinaria equiparabili ai Servizi.
Ai fini della sospensione delle indennità di cui ai precedenti commi si applicano rispettivamente le norme di cui all' ultimo comma degli articoli 25 e 21 della presente legge.
Note:
1 Secondo comma abrogato da art. 3, primo comma, L. R. 32/1984
Art. 195
 
Quando particolari ed inderogabili esigenze della Segreteria Generale straordinaria lo richiedano, l' Amministrazione regionale può, nel limite della dotazione organica della qualifica dirigenziale da stabilire ai sensi del primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare speciale e il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale straordinario, attribuire funzioni dirigenziali al personale del VI livello assegnato alla Segreteria Generale straordinaria.
Al personale cui vengono attribuite le funzioni di cui al comma precedente si applica l' articolo 212 della presente legge.
Art. 196
 
L' incarico di cui all' articolo 24 della presente legge può essere conferito anche per la reggenza dell' ufficio di cui al quarto comma dell' articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni quando trattasi di persona estranea all' Amministrazione regionale, con l' attribuzione del trattamento economico previsto dall' ultimo comma del precitato articolo 24. In tal caso, esso non occupa posto nell' organico regionale. Per l' assunzione saranno richiesti i requisiti previsti dall' articolo 29 della presente legge, ad eccezione dell' età, nonché le prescrizioni indicate nel quarto comma del summenzionato articolo 24, ad eccezione del periodo di esperienza non inferiore ai 12 anni, termine che viene limitato ad anni 6.
Qualora l' incarico di cui al presente articolo venga conferito a personale in posizione di comando, ad esso spetta l' eventuale differenza tra lo stipendio corrispondente alla quarta classe dell' VIII livello ed il minor stipendio in godimento presso l' Ente di provenienza; in tal caso l' indennità di cui all' articolo 25 della presente legge viene computata sullo stipendio corrispondente alla quarta classe dell' VIII livello ovvero, se superiore, sullo stipendio in godimento presso l' Ente di provenienza.
La persona che, per revoca o mancato rinnovo dell' incarico, cessi la reggenza dell' Ufficio di cui al primo comma del presente articolo, può rimanere, per esigenze di servizio, alle dipendenze dell' Amministrazione regionale ed essere, a domanda, inquadrata nell' VIII livello del ruolo unico regionale.
Note:
1 Terzo comma abrogato implicitamente da art. 45, comma 6, L. R. 7/1988
TITOLO II
 DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO
DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Art. 199
 
Ove non trovi applicazione l' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, la Regione assume a proprio carico gli oneri di riscatto da liquidarsi in base all' articolo 2 della medesima legge e l' articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo unico regionale che, avendo prestato servizio presso gli enti regionali o presso enti interessati da provvedimenti, statali o regionali, di soppressione, scorporo o riforma, abbia chiesto o chieda entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, la ricongiunzione presso la CPDEL del periodo di servizio reso ininterrottamente con iscrizione previdenziale all' INPS, nei predetti enti.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale già collocato a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia chiesto detta ricongiunzione prima della cessazione dal servizio.
Qualora la ricongiunzione, ai sensi dell' art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, riguardi esclusivamente i periodi indicati nei precedenti commi, l' Amministrazione regionale provvede, per conto dell' interessato, al versamento dei relativi importi direttamente all' Istituto previdenziale che ha emanato il provvedimento di ricongiunzione.
Qualora la ricongiunzione ai sensi dell' art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 riguardi anche periodi di servizio diversi da quelli indicati nel primo comma, la Regione concorre all' onere limitatamente a questi ultimi in misura proporzionale. Detto concorso avviene secondo quanto previsto dal terzo comma a condizione che l' interessato abbia rilasciato la dichiarazione di accettazione dell' onere di ricongiunzione di cui all' art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299. Ove già sia avvenuto il collocamento a riposo dell' interessato ed il debito residuo sia stato trasformato dalla CPDEL in quota vitalizia passiva, la parte a carico della Regione viene liquidata direttamente al pensionato.
Nel caso di cui al terzo comma del presente articolo non si applica, ai fini della determinazione dell' anticipazione, la norma di cui al secondo comma dell' articolo 137.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 32, primo comma, L. R. 81/1982
2 Parole aggiunte al quarto comma da art. 32, secondo comma, L. R. 81/1982
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 33, primo comma, L. R. 81/1982
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 55, comma 1, L. R. 44/1988
Art. 200
Ai fini del computo del servizio di cui al primo comma, lettera a), dell' articolo 140, si considera anche il periodo di servizio prestato ad incarico ai sensi dell' articolo 18 primo e terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48. Ai fini del computo del servizio di cui al primo comma, lettera b), dell' articolo 140, si considera anche per il periodo di preposizione alla Direzione di un Ente o di un Servizio, a decorrere dalla data di tale preposizione e comunque con effetto non anteriore al 1 gennaio 1979. Tale periodo viene computato a domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo versamento dei contributi secondo le modalità previste al terzo comma dell' articolo 140.
Il predetto servizio potrà venire valutato anche ai fini della buonuscita, ai sensi del primo comma dell' articolo 143, a domanda da presentarsi entro i termini indicati al comma precedente, previo versamento dei contributi di cui al primo e quarto comma dell' articolo 148 della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 201
 
Ai fini dell' applicazione dell' art. 85 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 sub art. 21 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, gli aumenti previsti dalle leggi regionali 23 marzo 1979, n. 10 e 23 marzo 1979, n. 11, dell' importo di Lire 25.000 di cui all' art. 16 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, debbono intendersi applicabili, con la stessa decorrenza anche al personale in quiescenza.
TITOLO III
 PERSONALE A CONTRATTO NAZIONALE
DI LAVORO GIORNALISTICO
Art. 206
 
I dipendenti del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti all' Ordine dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, Albo dei professionisti o dei pubblicisti, e siano assegnati all' Ufficio stampa e pubbliche relazioni da almeno due anni, svolgendo attività giornalistica, hanno la facoltà di richiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima, l' assunzione a contratto con l' applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico, previsto dal contratto nazionale del lavoro giornalistico, di cui all' art. 42, con decorrenza dall' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 36, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 210

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 259, comma 4, L. R. 7/1988
TITOLO IV
 INQUADRAMENTO DI PERSONALE ESTRANEO
ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI PERSONALE
IN POSIZIONE DI COMANDO
Art. 211
 
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia utilizzato in modo continuativo dall' Amministrazione regionale con contratto d' opera, per lo svolgimento del servizio di consulenza e accertamento idrogeologico previsto all' art. 5 della LR 21 luglio 1976, n. 33, che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, è inquadrato nel VI livello funzionale - retributivo del personale del ruolo unico regionale, con trattamento economico ed anzianità nei livelli iniziali.
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presti, da almeno tre anni, la propria attività presso l' Azienda regionale delle Foreste ai sensi dell' art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, ed al quale con provvedimento formale dell' Azienda stessa siano state riconosciute le mansioni proprie del personale appartenente al 2 gruppo livello A - impiegati di 2a categoria delle imprese edili ed affini, è inquadrato, purché in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, nel V livello funzionale - retributivo del personale del ruolo unico regionale, con trattamento economico ed anzianità nel livello iniziali.
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi, da almeno sei mesi, in posizione di comando alla Regione ai sensi dell' art. 77, secondo comma, della LR 5 agosto 1975, n. 48, è inquadrato nel VI livello funzionale - retributivo, con trattamento economico ed anzianità nel livello iniziali, se nell' amministrazione di provenienza apparteneva alla carriera direttiva. Negli altri casi, il predetto personale viene inquadrato nel V livello funzionale - retributivo, con trattamento economico ed anzianità nel livello iniziali.
L' inquadramento del personale di cui ai commi precedenti decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato, da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima, previo superamento di un esame - colloquio, i cui criteri e modalità verranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
TITOLO V
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 213
 
I miglioramenti economici di cui alla legge regionale 7 agosto 1980, n. 29 continuano ad essere attribuiti, a titolo di acconto, fatti salvi i relativi conguagli, sino alla corresponsione del nuovo trattamento economico spettante in base alla presente legge.
Art. 214

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 2, L. R. 11/1999
Art. 215
 
Ai fini dell' applicazione della norma di cui all' art. 24, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, per << orario di servizio interrotto >> s' intende anche la ripresa del servizio nella stessa giornata lavorativa sotto forma di attività straordinaria.
Art. 216
 
I richiami a norme della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni contenuti nelle leggi e nei regolamenti regionali vigenti, s' intendono riferiti alle corrispondenti norme della presente legge.
Art. 219
 
Gli oneri per gli assegni fissi - ivi compresi quelli per le indennità previste dai precedenti articoli 9, II comma, 21, 25 e 110 -, per le ritenute previdenziali ed assistenziali - ivi compresi quelli di cui al precedente articolo 199 - e per le ritenute erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 122, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati, per l' esercizio 1981, rispettivamente di lire 1.105 milioni, di lire 2.700 milioni e di lire 400 milioni.
La denominazione del citato capitolo 225 viene così modificata: << Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni corrisposti al personale, nonché oneri assunti a carico dell' Amministrazione ai sensi dell' articolo 199 della presente legge (spesa obbligatoria) >>.
Le spese relative al compenso per lavoro straordinario - ivi comprese quelle per i compensi previsti dal precedente articolo 115 - e quelle relative alle indennità di trasferta, al rimborso spese per missioni ed alle indennità di trasferimento fanno carico ai capitoli 222, 223 e 224 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli 222 e 223 vengono elevati, per l' esercizio 1981, rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 35 milioni.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 109 fanno carico al capitolo 228 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi, la cui denominazione viene così modificata: << Indennità compensativa al personale regionale e comandato che svolge mansioni che comportano particolari disagi e rischi, nonché spese per l' assicurazione contro i rischi patrimoniali conseguenti al maneggio di valori di cassa >>.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti articoli 136 e 138 fanno carico al capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
La denominazione del precitato capitolo viene così modificata: << Oneri relativi all' adeguamento ed integrazione del trattamento di quiescenza per il personale regionale collocato a riposo (spesa obbligatoria) >> ed il relativo stanziamento viene elevato per l' esercizio 1981 di lire 60 milioni.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 137 fanno carico al capitolo 232 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
In relazione al disposto di cui al citato articolo 137, la denominazione del capitolo 752 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene così modificata: << Rimborso da parte degli enti previdenziali dell' acconto sul trattamento di quiescenza corrisposto dalla Regione al personale dipendente cessato dal servizio >>.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 150 fanno carico al capitolo 251 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 166 fanno carico al capitolo 252 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
Lo stanziamento del precitato capitolo viene elevato per l' esercizio 1981 di lire 100 milioni.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 151 fanno carico al capitolo 1951 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
Art. 220
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 140, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito << per memoria >> al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria II - il capitolo 235 con la denominazione: << Oneri relativi all' integrazione del trattamento di quiescenza sulle indennità previste dagli articoli 21 e 25 della presente legge per il personale regionale collocato a riposo. (Spesa obbligatoria) >>.
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 141, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria II - il capitolo 236 con la denominazione: << Oneri relativi all' indennità di buonuscita spettante al personale regionale cessato dal servizio (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni.
In relazione alle norme contenute nella Parte IV - Titolo II - Capo II della presente legge vengono ridotti di lire 200 milioni per l' esercizio 1981 lo stanziamento del capitolo 233 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 e, corrispondentemente, lo stanziamento del capitolo 753 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio predetto.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 154, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria IV - il capitolo 1753 con la denominazione: << Contributo annuale a favore del fondo sociale per i dipendenti regionali per l' erogazione delle prestazioni di cui ai punti dall' 1) al 5) del primo comma dell' articolo 153 della presente legge >> e con lo stanziamento di lire 450 milioni.
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio per l' esercizio finanziario 1981.