Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
CAPO I
 TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 104
Il trattamento economico del personale regionale è informato al principio della onnicomprensività e della chiarezza retributiva.
La norma di cui al comma precedente si applica anche in caso di adozione.
Al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all' attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, ai sensi dell' articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta una maggiorazione pari al 2,50% del livello iniziale retributivo della qualifica di appartenenza, riassorbibile all' atto dell' attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma.
Al personale regionale non competono gettoni o indennità comunque denominati, salvo quanto previsto dalla presente legge, per la partecipazione agli organi collegiali, permanenti o temporanei, operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali.
Al personale regionale, chiamato a far parte di organi collegiali, permanenti o temporanei, non operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali, comprese le Commissioni d' esame, qualora la nomina o le procedure di designazione relative avvengano con riferimento alla carica, alle specifiche funzioni o all' incarico dal personale medesimo svolti o rivestiti nell' Amministrazione regionale, ovvero per prestazioni comunque rese in rappresentanza e nell' interesse della stessa, non compete alcun compenso, gettone o indennità qualora previsti e comunque denominati.
L' importo del compenso, gettone o indennità eventualmente dovuti dagli enti, società, aziende e amministrazioni come corrispettivo delle prestazioni rese dal dipendente regionale deve venire erogato direttamente in conto entrate alla Regione.
Nei casi in cui il personale regionale sia chiamato a far parte degli organi collegiali di cui al precedente dodicesimo comma in qualità di esperto, con riferimento alle qualità professionali possedute, ha diritto ai compensi, gettoni o indennità eventualmente previsti per i componenti degli organi stessi. Per il personale regionale non designato dalla Giunta regionale resta fermo quanto disposto dall' articolo 111 della presente legge.
Note:
1 Settimo comma interpretato da art. 9, L. R. 81/1982
2 Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 8, primo comma, L. R. 54/1983
3 Secondo comma sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 49/1984
4 Sostituito il terzo comma con 4 commi da art. 7, primo comma, L. R. 49/1984
5 Quinto comma sostituito da art. 7, secondo comma, L. R. 49/1984
6 Settimo comma sostituito da art. 7, terzo comma, L. R. 49/1984
7 Aggiunti dopo l'ottavo comma 3 commi da art. 8, primo comma, L. R. 49/1984
8 Quarto comma sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 33/1987
9 Sesto comma sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 33/1987
10 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
11 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
12 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
13 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
14 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 1, comma 5, L. R. 19/1996
15 Parole aggiunte al settimo comma da art. 1, comma 10, L. R. 19/1996
16 Ai sensi dell' articolo 11, comma 1, del contratto collettivo di lavoro relativo al biennio economico 1994-95 e 1996-97, escluso il personale dirigenziale, la cui stipula e' stata autorizzata con D.G. n. 1245 del 24.4.1997, sono disapplicati il sesto, ottavo, nono e decimo comma.
17 Ai sensi dell' articolo 12, comma 1, del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni 1994-1995 e 1996-1997 "Area di contrattazione della dirigenza", autorizzato alla stipula con deliberazione della Giunta regionale n. 800 del 20 marzo 1998, dalla data della medesima stipula sono disapplicati i commi sesto, ottavo, nono e decimo.
Art. 106

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Primo comma sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 54/1983
3 Secondo comma abrogato da art. 9, primo comma, L. R. 54/1983
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 49/1984
5 Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 49/1984
6 Articolo sospeso nella sua applicazione per il triennio 1985-1987 ad opera dell' articolo 29, comma 2, L.R. 33/87.
7 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 107

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 49/1984
3 Articolo sostituito da art. 11, primo comma, L. R. 49/1984
4 Articolo sospeso nella sua applicazione per il triennio 1985-1987 ad opera dell' articolo 29, comma 2, L.R. 33/87.
5 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 108

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 49/1984
2 Articolo sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 49/1984
3 Articolo sospeso nella sua applicazione per il triennio 1985-1987 ad opera dell' articolo 29, comma 2, L.R. 33/87.
4 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 110
Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta viene corrisposta per tutta la durata dell' incarico l' indennità prevista al quarto comma dell' art. 25 per i Direttori regionali.
Il personale di cui al secondo comma presta di norma il proprio servizio nella sede principale dell' Ufficio al quale è assegnato.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 1, L. R. 49/1984 con effetto dal 1° gennaio 1983.
2 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 15, primo comma, L. R. 49/1984
3 Parole sostituite al quinto comma da art. 7, comma 1, L. R. 33/1987
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 33/1987
5 Secondo comma abrogato implicitamente da L. R. 7/1988 : l' abrogazione consegue dal combinato disposto degli articoli 17 e 198 della medesima legge regionale 7/88.
6 Parole sostituite al quinto comma da art. 33, comma 1, L. R. 44/1988
7 Parole sostituite al quinto comma da art. 15, comma 1, L. R. 8/1991
8 Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 16, comma 1, L. R. 8/1991
9 Comma 6 sostituito da art. 141, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
10 Comma 3 abrogato implicitamente da L. R. 39/1993 : l' abrogazione consegue dal combinato disposto degli articoli 2 e 31 della medesima legge regionale 39/93 ed ha effetto dal 1° agosto 1993.
11 Parole aggiunte al sesto comma da art. 7, comma 22, L. R. 1/2004
12 Comma 6 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 8/2005
13 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 3, L. R. 3/2014
14 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 11, comma 22, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
Art. 111

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 112

( ABROGATO )

Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 34, comma 1, L. R. 44/1988
2 Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996