Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
TITOLO I
 ATTRIBUZIONI, DOVERI E RESPONSABILITÀ
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4 Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
5 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 49
1. L' aggiornamento professionale costituisce un diritto - dovere del dipendente regionale.
3. La Regione attua la programmazione delle attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale sulla base di un piano triennale, finalizzato all' individuazione dei bisogni qualitativi e quantitativi di formazione nel periodo di riferimento, con la configurazione delle tipologie formative utili al conseguimento degli obiettivi prefissati, delle metodologie, delle modalità e degli strumenti di attuazione e verifica.
4. Il piano triennale di cui al comma 3 viene approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato agli affari del personale previo accordo con le rappresentanze sindacali e sentito il Consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre dell' anno precedente al triennio considerato.
5. Annualmente si provvede, secondo le modalità di cui al comma 4, ad aggiornare il piano triennale, con l' inserimento di iniziative necessarie a colmare nuovi fabbisogni formativi.
6. Qualora il piano triennale di cui al comma 3 preveda lo svolgimento di iniziative formative i cui contenuti si riflettano anche sull' attività di organismi diversi dall' Amministrazione regionale, è autorizzata la partecipazione di soggetti esterni.
7. Il personale tenuto a partecipare ai corsi di formazione di cui al piano triennale ed alle iniziative di formazione, aggiornamento o perfezionamento professionale non programmabili, cui l' Amministrazione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell' Amministrazione.
8. Al personale partecipante ai corsi di cui al presente articolo spetta, ove competa ai sensi della vigente legislazione regionale, il diritto al trattamento di missione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 44/1988
Art. 54

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 33/1987
2 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 54 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 41, comma 1, L. R. 31/1996
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 20, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 21, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
5 Articolo abrogato da art. 10, comma 3, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 56
1. Il servizio esterno di vigilanza e prevenzione svolto dal personale del Corpo forestale regionale è un servizio armato, il cui svolgimento è disciplinato da apposito regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 73, terzo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il personale del Corpo forestale regionale a cui il Commissario del Governo nella Regione abbia riconosciuto la qualifica di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 3, secondo comma, del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, porta, senza licenza, le armi fornite in dotazione dall'Amministrazione regionale.
3. Al personale del Corpo forestale regionale ed a quello ittico è fornito dall'Amministrazione regionale il vestiario e l'equipaggiamento necessario all'espletamento del servizio, ivi incluso l'armamento previsto in dotazione unitamente alle idonee attrezzature d'uso e custodia.
4. Le spese relative all'acquisto dell'armamento, nonché alla relativa manutenzione e riparazione, purché non conseguenti a colpa del dipendente, sono a carico dell'Amministrazione regionale. Sono pure a carico dell'Amministrazione regionale gli oneri assicurativi per i rischi connessi e conseguenti all'uso dell'arma in dotazione agli appartenenti al personale di cui al comma 1.
6. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti le caratteristiche, la quantità ed il periodo minimo dell'uso del vestiario e dell'equipaggiamento.
Note:
1 Parole aggiunte al secondo comma da art. 28, comma 1, L. R. 44/1988
2 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 29, comma 1, L. R. 44/1988
3 Parole sostituite al secondo comma da art. 7, comma 1, L. R. 13/1989
4 Parole sostituite al quarto comma da art. 7, comma 1, L. R. 13/1989
5 Articolo sostituito da art. 13, comma 2, L. R. 13/1998
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 5, L. R. 13/1998
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 146, L. R. 4/2001
Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 61

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 64

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Parole aggiunte al terzo comma da art. 4, comma 1, L. R. 8/1991
4 Articolo abrogato da art. 28, comma 4, L. R. 18/1996
Art. 65

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Parole sostituite al quinto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4 Parole aggiunte al terzo comma da art. 5, comma 1, L. R. 8/1991
5 Articolo abrogato da art. 29, comma 5, L. R. 18/1996