Art. 9
Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati individualmente ai dipendenti in rapporto alle rispettive professionalitą e responsabilitą personali e funzionali.
Ai coordinatori di cui agli articoli 6, 7 e 8 spetta una indennitą di coordinamento, non pensionabile e non cumulabile con le indennitą di cui agli articoli 21 e 25 della presente legge nella misura mensile stabilita dalla tabella A, proporzionalmente al periodo di durata dell' incarico e limitatamente ai periodi di effettivo servizio prestato.
Note:
1 Parole aggiunte al secondo comma da art. 2, primo comma, L. R. 49/1984