Art. 66
Sono considerate rappresentanze sindacali operanti all' interno della categoria quelle costituite ai sensi dell'
art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Alle rappresentanze sindacali compete la contrattazione con l' Amministrazione di tutti i problemi inerenti al rapporto di impiego ed alle condizioni di lavoro.
I dipendenti che fanno parte degli organi direttivi delle rappresentanze di cui al precedente comma sono dirigenti sindacali.
Per il riconoscimento dei dirigenti sindacali l' organismo sindacale competente è tenuto a darne regolare e formale comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
Per il libero esercizio del loro mandato i dirigenti sindacali:
a) non sono soggetti alla dipendenza funzionale stabilita da leggi o regolamenti, quando svolgono attività sindacali;
b) durante lo svolgimento dei loro compiti conservano tutti i diritti e aspettative di carattere giuridico ed economico inerenti alla qualifica funzionale rivestita;
c) il mutamento di mansioni, il trasferimento ad altro servizio e comunque ad altra sede di servizio, nonché il comando possono essere disposti nei loro confronti fino ad un anno dopo la cessazione dell' incarico solo previo nulla osta della rispettiva organizzazione sindacale; si prescinde da tale nulla osta in casi di specifica richiesta da parte del dipendente interessato.
La mansione di << rappresentanza sindacale >> contenuta nella presente legge s' intende riferita alle rappresentanze sindacali di cui al presente articolo.
Note:
1 Parole sostituite al quarto comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983