Art. 51
Il dipendente può essere collocato, a domanda, in congedo straordinario non retribuito per ragioni di studio e per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando intenda frequentare corsi di studio o sia assegnatario di borse di studio; il dipendente viene collocato, a domanda, in congedo straordinario non retribuito per tutta la durata del corso di dottorato di ricerca ai sensi dell'
articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Il periodo trascorso in congedo ai sensi del comma precedente, la cui frequenza è provata con apposita certificazione, è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti, ad eccezione del trattamento di previdenza e quiescenza. Tale congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 8/1991